Il diritto all’autodeterminazione
Articolo 5 della Dichiarazione dei diritti sessuali dell’IPPF: il diritto all’autonomia personale e al riconoscimento davanti alla legge
Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto davanti alla legge e alla libertà sessuale, il che implica la possibilità per ognuno di esercitare il controllo e di decidere liberamente riguardo alla propria sessualità, di scegliere le/i proprie/i partner sessuali, di cercare di realizzare il proprio potenziale e piacere sessuale, in un contesto non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti degli altri e delle capacità evolutive del bambino.
- Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona davanti alla legge, senza discriminazioni di alcun tipo.
- Ogni individuo è libero di avere delle pratiche e condotte sessuali autonome e relazionali in condizioni sociali, politiche ed economiche favorevoli alla pari realizzazione di tutti i diritti e libertà, senza discriminazione, violenza, coercizione o abusi.
- Nessuno può essere soggetto a leggi che criminalizzano arbitrariamente le relazioni o le pratiche sessuali consensuali, né può essere soggetto ad arresto o detenzione in base al sesso, all’orientamento sessuale, al genere o a pratiche o comportamenti sessuali consensuali.
- Ogni individuo detenuto ha diritto a non essere esposto ad abusi o al rischio di percosse o lesioni per motivi discriminatori illeciti.
- Ogni individuo detenuto ha il diritto di essere protetto dall’emarginazione e ha diritto a regolari visite coniugali.
- Nessuno dev’essere esposto a danni fisici e a sofferenze associate al crimine di tratta di esseri umani.
- Nessuno può essere oggetto, contro la propria volontà, di ricerche o procedure mediche, test clinici o detenzione medica arbitraria indipendentemente dall’espressione sessuale, dall’orientamento sessuale, da antecedenti e/o comportamenti sessuali, reali o presunti, oppure dall’identità o espressione di genere.
- Nessuno sarà costretto a sottoporsi a una procedura medica, compresi l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, la sterilizzazione e la terapia ormonale, come condizione per il riconoscimento legale della propria identità sessuale, né sarà costretto a nascondere, inibire o negare il proprio sesso, età, genere, identità di genere o orientamento sessuale.
- A nessuno può essere negato un documento d’identità che indica il sesso o rifletta l’identità di genere definita dalla persona stessa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i certificati di nascita, i passaporti e i certificati elettorali.