Il diritto all’autodeterminazione

Articolo 5 della Dichiarazione dei diritti sessuali dell’IPPF: il diritto all’autonomia personale e al riconoscimento davanti alla legge

Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto davanti alla legge e alla libertà sessuale, il che implica la possibilità per ognuno di esercitare il controllo e di decidere liberamente riguardo alla propria sessualità, di scegliere le/​i proprie/​i partner sessuali, di cercare di realizzare il proprio potenziale e piacere sessuale, in un contesto non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti degli altri e delle capacità evolutive del bambino. 

  • Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona davanti alla legge, senza discriminazioni di alcun tipo. 
  • Ogni individuo è libero di avere delle pratiche e condotte sessuali autonome e relazionali in condizioni sociali, politiche ed economiche favorevoli alla pari realizzazione di tutti i diritti e libertà, senza discriminazione, violenza, coercizione o abusi. 
  • Nessuno può essere soggetto a leggi che criminalizzano arbitrariamente le relazioni o le pratiche sessuali consensuali, né può essere soggetto ad arresto o detenzione in base al sesso, all’orientamento sessuale, al genere o a pratiche o comportamenti sessuali consensuali.
  • Ogni individuo detenuto ha diritto a non essere esposto ad abusi o al rischio di percosse o lesioni per motivi discriminatori illeciti. 
  • Ogni individuo detenuto ha il diritto di essere protetto dall’emarginazione e ha diritto a regolari visite coniugali. 
  • Nessuno dev’essere esposto a danni fisici e a sofferenze associate al crimine di tratta di esseri umani.
  • Nessuno può essere oggetto, contro la propria volontà, di ricerche o procedure mediche, test clinici o detenzione medica arbitraria indipendentemente dall’espressione sessuale, dall’orientamento sessuale, da antecedenti e/​o comportamenti sessuali, reali o presunti, oppure dall’identità o espressione di genere.
  • Nessuno sarà costretto a sottoporsi a una procedura medica, compresi l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, la sterilizzazione e la terapia ormonale, come condizione per il riconoscimento legale della propria identità sessuale, né sarà costretto a nascondere, inibire o negare il proprio sesso, età, genere, identità di genere o orientamento sessuale. 
  • A nessuno può essere negato un documento d’identità che indica il sesso o rifletta l’identità di genere definita dalla persona stessa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i certificati di nascita, i passaporti e i certificati elettorali.