Il diritto alla parità

Articolo 1 della Dichiarazione dei diritti sessuali dell’IPPF: il diritto alla parità, ad uguale protezione davanti alla legge e alla libertà da ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sulla sessualità o sul genere

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e devono beneficiare di uguale protezione davanti alla legge contro ogni discriminazione basata sulla loro sessualità, sul sesso o sul genere.

  • Ad ogni individuo deve essere garantito un ambiente in cui tutti possano avere pari accesso e beneficiare di tutti i diritti concessi dallo Stato. Gli Stati e la società civile devono adottare misure che promuovano la modifica delle pratiche sociali e culturali basate su concetti stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini o sull’idea di inferiorità o di superiorità di un sesso, di un genere o di un’espressione di genere.
  • Ogni individuo ha diritto al lavoro, all’educazione, a cure mediche, alla sicurezza sociale e ad altri diritti economici, sociali e culturali, nonché all’accesso alle strutture, ai beni e ai servizi necessari per ottenere questi diritti, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Ogni persona deve poter beneficiare della capacità giuridica e di pari opportunità di esercitare tale capacità. Ogni persona ha il diritto di stipulare contratti e gestire beni e deve essere trattata con uguaglianza in tutte le fasi di un procedimento dinanzi a un tribunale, tenendo pienamente conto delle capacità evolutive del bambino.
  • Ogni individuo ha gli stessi diritti in base alla legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere il proprio luogo di residenza e il proprio domicilio senza discriminazioni.

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