Il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza
Articolo 3 della Dichiarazione dei diritti sessuali dell’IPPF: il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale e all’integrità fisica
Ogni individuo ha diritto alla vita e alla libertà e ha il diritto di non essere sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli, disumani e degradanti in ogni caso e in particolare per motivi discriminatori illeciti; ogni individuo ha anche il diritto di vivere la propria sessualità senza violenza o coercizione.
- Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica; questi diritti non devono essere minacciati o messi a repentaglio per «vendicare l’onore» di una famiglia. Nessuno può essere sottoposto ad esecuzioni giudiziarie o extragiudiziali o a pene corporali giudiziarie o extragiudiziali a causa dei suoi antecedenti o comportamenti sessuali, della propria identità sessuale o dell’espressione di genere.
- La vita e la salute di una donna non devono essere messe in pericolo dal rifiuto di un trattamento medico in virtù di una condizione fisica o mentale. L’opinione di terzi non può essere determinante in caso di decisioni sulla sua vita e una possibile terapia in rivalità con la vita di un feto che potrebbe avere in grembo.
- Nessuna donna può essere condannata alla maternità forzata per aver esercitato la propria sessualità. Ogni persona ha il diritto di non essere sottoposta a pratiche tradizionali lesive, tra cui le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato o precoce.
- Ogni individuo ha il diritto di vivere senza violenza, comprese tutte le forme di abuso fisico, verbale, psicologico o economico. Ogni persona ha altresì il diritto di non dover subire violenza sessuale, molestie sessuali, stupri e altre forme di rapporti sessuali coercitivi all’interno e all’esterno del vincolo del matrimonio, nei conflitti armati o in situazione di detenzione.
- Nessuno deve essere esposto al rischio di violenza a causa di stigmatizzazioni e discriminazioni basate sul sesso, sul genere o sulla sessualità, comprese le/i lavoratrici/tori del sesso (indipendentemente dal genere) e le persone con reale o presunta attività sessuale al di fuori del vincolo del matrimonio.
- Nessuno può essere sottoposto a detenzione arbitraria né possono essere inflitte sanzioni arbitrarie o discriminatorie per violazione di disposizioni penali imprecise o mal definite relative a rapporti sessuali consensuali.
- Le pratiche, le espressioni e le scelte sessuali di un individuo, comprese le pratiche sessuali reali o presunte nell’ambito del lavoro del sesso, non devono giustificare, scusare o mitigare le condanne per atti di violenza, abuso o molestie.
- Tutte le persone migranti e le/i lavoratrici/tori migranti, in particolare i giovani, le donne e le persone trans* devono avere accesso, nei Paesi in cui lavorano e vivono, a mezzi di protezione da lesioni personali e da violenze e abusi basati sulla loro espressione sessuale e di genere, nonché a mezzi per la protezione e la realizzazione della propria salute e dei propri diritti in materia di sessualità.
- Ogni individuo ha il diritto di chiedere e ottenere asilo per fuggire dalla persecuzione, compresa la persecuzione risultante da azioni o omissioni dello Stato, ivi compresa l’incapacità di uno Stato di adottare misure sufficienti a proteggere un individuo da gravi abusi basati sul sesso, sul genere, sulla propria identità di genere, sugli antecedenti e/o i comportamenti sessuali, sul proprio orientamento sessuale o sul proprio stato sierologico HIV/Aids.
- Nessuno può essere rinviato, estradato, espulso in qualsiasi altro Stato in cui possa nutrire un fondato timore di persecuzione sulla base del sesso, del genere, della propria identità di genere, degli antecedenti e/o comportamenti sessuali, del proprio orientamento sessuale o dello stato sierologico HIV/Aids, né può essere fatto oggetto di minacce di questo tipo.