Statuti dell’associazione SALUTE SESSUALE SVIZZERA

I. NOME, SEDE

Articolo 1

Con la denominazione «SALUTE SESSUALE SVIZZERA» (detta in seguito Associazione) è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. del Codice civile svizzero.

Articolo 2

La sede dell’Associazione è al domicilio della/​del Presidente.

Articolo 3

Principi

L’Associazione s’impegna per:

  • gli scopi definiti dal Programma d’azione della Conferenza delle Nazioni Unite al Cairo del 1994 (ICPD) e i principi in materia di salute sessuale e riproduttiva ivi definiti*;
  • la Carta dell’IPPF (International Planned Parenthood Federation), novembre 1995*;
  • il diritto fondamentale a una salute sessuale e riproduttiva indipendentemente dall’evoluzione demografica.
  • Il termine « salute sessuale e riproduttiva » è definito nell’articolo 7.2 del Programma d’azione dell’ICPD* e si basa sulla definizione di salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 1976. Un’ulteriore definizione della salute si trova nella Carta della Conferenza dell’OMS sulla promozione della salute del 1986 a Ottawa.

* I testi di riferimento sono allegati ai presenti Statuti e ne costituiscono parte integrante.

II. SCOPO

Articolo 4

Cifra 1

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la salute sessuale e riproduttiva in Svizzera, in particolare la pianificazione familiare e l’educazione sessuale;

b) sostenere e promuovere il diritto fondamentale alla salute sessuale e riproduttiva presso l’opinione pubblica, le istituzioni private e pubbliche nonché le autorità politiche a vari livelli;

c) assicurare a tutte le persone, giovani, donne, uomini e coppie di tutte le età e alle famiglie il libero accesso a un’informazione neutrale e a servizi indipendenti e di alta qualità nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva;

d) sostenere la creazione, la gestione e lo sviluppo delle strutture necessarie;

e) mettere in relazione le professioniste e i professionisti del settore in Svizzera;

f) sostenere una formazione e un perfezionamento di qualità;

g) intrattenere buone relazioni e collaborare con le istituzioni sociali, mediche, pedagogiche e politiche e promuovendone l’interdisciplinarietà;

h) collaborare con le organizzazioni e le istituzioni internazionali del settore e rafforzare lo scambio di informazioni.

L’Associazione ha carattere d’utilità pubblica e non persegue scopo di lucro.

Cifra 2

L’Associazione promuove la realizzazione dei propri fini sostenendo la Fondazione « SALUTE SESSUALE SVIZZERA » (detta in seguito Fondazione) nell’attuazione dei suoi progetti tramite la collaborazione attiva dei suoi membri e, all’occorrenza, mediante mezzi finanziari.

Cifra 3

L’Associazione è un luogo di scambio e di incontro per professioniste e professionisti del settore della salute sessuale e riproduttiva e per tutte le persone interessate; essa promuove la solidarietà tra i suoi membri.

III. MEMBRI

Articolo 5

Cifra 1

Ogni persona fisica che sostiene gli scopi dell’Associazione e ne riconosce i principi può diventare membro individuale dell’Associazione.

Cifra 2

Ogni istituzione che sostiene gli scopi dell’Associazione e ne riconosce i principi può diventare membro collettivo dell’Associazione. I membri collettivi comunicano al Comitato il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a rappresentarli.

Cifra 3

Le persone fisiche o giuridiche che desiderano aderire all’Associazione sottoscrivono un modulo d’adesione con cui si impegnano a rispettare gli Statuti dell’Associazione e a contribuire tramite il versamento della quota annuale entro i termini previsti.

Cifra 4

L’ammissione dei membri individuali e collettivi è approvata dall’Assemblea generale, su proposta del Comitato.

Cifra 5

Le dimissioni vanno comunicate al Comitato che ne prende atto. Il mancato pagamento della quota annuale per oltre due anni comporta la perdita del requisito di membro.

Cifra 6

Il Comitato si pronuncia sull’esclusione dei membri individuali e collettivi, che dispongono di un diritto di ricorso all’Assemblea generale.

IV. ORGANI

L’Assemblea generale

Articolo 6

Cifra 1

L’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione si riunisce almeno una volta l’anno.

Un’Assemblea generale straordinaria è convocata se almeno un quinto dei membri dell’Associazione lo richiede o su convocazione del Comitato.

Cifra 2

La convocazione è effettuata dal Comitato, deve avvenire con almeno un mese di preavviso e comprendere un preciso ordine del giorno. L’Assemblea generale può prendere risoluzioni unicamente su temi che figurano all’ordine del giorno nonché su temi sottoposti al Comitato con almeno due settimane d’anticipo. Se al voto dell’Assemblea generale è sottoposta una revisione degli Statuti, sull’ordine del giorno deve figurare il testo completo della revisione proposta.

Articolo 7

Cifra 1

Ogni membro individuale o collettivo dispone di un voto all’Assemblea generale.

I membri individuali o collettivi la cui attività essenziale consiste direttamente o indirettamente nella realizzazione di un profitto nel settore della vendita o nella distribuzione di prodotti utilizzati nell’ambito della pianificazione familiare non hanno diritto di voto e partecipano alle delibere solamente tramite voto consultivo.

Cifra 2

L’Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.

La modifica degli Statuti e lo scioglimento dell’Associazione possono essere decisi esclusivamente da una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Articolo 8

Cifra 1

Su proposta del Comitato, l’Assemblea generale si pronuncia sull’ammissione dei membri. In qualità di organo di ricorso, essa risolve sulle decisioni d’esclusione di un membro da parte del Comitato.

Cifra 2

L’Assemblea generale elegge i membri del Comitato, la/​il Presidente e la/​il Vicepresidente. Su richiesta di un decimo dei membri presenti, l’elezione avviene a scrutinio segreto.

L’Assemblea generale approva il rapporto annuale.

Cifra 3

L’Assemblea generale elegge i due revisori dei conti. Prende atto del loro rapporto e dà scarico di gestione al Comitato.

Cifra 4

L’Assemblea generale elegge e rielegge al massimo la metà dei membri del Consiglio di fondazione della Fondazione.

Per questa elezione, si tiene conto di un’adeguata rappresentanza delle principali associazioni professionali dell’ambito della salute sessuale e riproduttiva in Svizzera nonché di un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.

La/​il Presidente dell’Associazione è membro d’ufficio del Consiglio di fondazione e, conformemente agli Statuti della Fondazione, Vicepresidente della Fondazione.

La/​il Presidente dell’Associazione è una/​uno dei membri del Consiglio di fondazione eletti dall’Assemblea generale dell’Associazione.

Cifra 5

Tutti i membri dell’Associazione costituiscono simultaneamente il Consiglio d’Esperti della Fondazione.

Cifra 6

L’ammontare della quota annuale è di CHF 60.- per i membri individuali e di CHF 400.- per i membri collettivi. Su richiesta e previo esame da parte del Comitato, i membri collettivi possono beneficiare di una tariffa di favore.

Il Comitato

Articolo 9

Cifra 1

Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri eletti tra i membri individuali e i rappresentanti autorizzati dei membri collettivi che dispongono del diritto di voto all’Assemblea generale.

Esso è costituito da almeno un rappresentante per regione linguistica.

Fanno parte del Comitato la/​il Presidente e la/​il Vicepresidente dell’Associazione. Nella misura del possibile si persegue una rotazione delle cariche tra le regioni linguistiche.

I generi sono rappresentati in seno al Comitato secondo il principio della rappresentatività (gender balanced).

Cifra 2

I membri del Consiglio di fondazione designati dall’Associazione fanno parte nel contempo del Comitato dell’Associazione.

Cifra 3

La durata del mandato dei membri del Comitato è di tre anni ed è rinnovabile due volte. La durata della carica di Presidente e Vicepresidente è limitata a due mandati consecutivi di tre anni.

Cifra 4

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno. Le convocazioni vanno inviate ai membri almeno due settimane in anticipo. Il Comitato può validamente deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri e decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Viene redatto un verbale delle riunioni.

Articolo 10

Cifra 1

Il Comitato amministra, gestisce e rappresenta l’Associazione. Si impegna per la realizzazione dei fini dell’Associazione. A tale scopo, il Comitato dispone di tutte le competenze non espressamente devolute all’Assemblea generale.

Cifra 2

Il Comitato promuove e sostiene la collaborazione tra i membri dell’Associazione e della Fondazione. Inoltre, provvede a uno scambio regolare d’informazione tra l’Associazione e la Fondazione.

Cifra 3

Tiene e aggiorna l’elenco dei membri individuali e collettivi dell’Associazione. Provvede alla redazione del verbale delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Cifra 4

Nomina una/​un tesoriere incaricato della contabilità dell’Associazione.

Cifra 5

L’Associazione è validamente rappresentata con la firma collettiva a due della/​del Presidente o della/​del Vicepresidente del Comitato e di uno dei suoi membri.

Cifra 6

Con riserva dell’art. 9, cifre 1 e 2 e dell’art. 10, cifra 1 e 3, il Comitato decide autonomamente in merito alla sua organizzazione.

Può delegare incarichi a un ufficio di cui determina le competenze e la forma organizzativa. Può anche costituire delle commissioni di lavoro.

Cifra 7

I membri del Comitato non ricevono alcuna retribuzione per il lavoro svolto. Le spese, specifiche di viaggio e di vitto, possono essere rimborsate.

Cifra 8

Se per l’adempimento dei compiti amministrativi del Comitato o di altri settori d’attività dell’Associazione è necessario l’impiego di personale rimunerato, quest’ultimo può fare parte dell’Associazione ma senza diritto di voto. Partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Cifra 9

I compiti amministrativi o il coordinamento di talune attività dell’Associazione possono essere eseguiti dal Segretariato generale della Fondazione, ma unicamente su richiesta del Comitato dell’Associazione.

Revisori dei conti

Articolo 11

La revisione dei conti dell’Associazione è affidata a due revisori indipendenti.

V. RISORSE

Articolo 12

Le risorse dell’Associazione provengono da:

  • le quote annuali dei membri individuali e collettivi;
  • donazioni e legati;
  • da tutte le altre fonti di finanziamento approvate dal Comitato.
VI. SCIOGLIMENTO

Articolo 13

Cifra 1

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un’Assemblea generale straordinaria convocata a tale fine e a maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

Cifra 2

Il patrimonio sociale rimanente dopo il pagamento dei debiti dell’Associazione non può essere ripartito tra i membri dell’Associazione. Deve essere trasferito alla Fondazione. Qualora la Fondazione non esistesse più, il patrimonio va devoluto a una o più organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini simili.

Losanna, 01.12.2011

Versione riveduta dopo la decisione di cambiare il nome di PLANeS in SALUTE SESSUALE Svizzera e approvata dall’Assemblea generale del 18 maggio 2011

Françoise Méan Martine Despland

Presidente Membro del Comitato

In caso di problemi di interpretazione fa stato la versione francese.

Testi di riferimento citati nell’articolo 3 degli Statuti dell’Associazione:

Conferenza internazionale delle Nazioni Unite del Cairo del 1994 (ICPD) – Estratto dal Programma d’azione e definizione del termine «salute sessuale e riproduttiva» (Art. 7.2)

La salute riproduttiva è una condizione di benessere fisico, mentale e sociale completo e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità della persona umana, che riguarda tutti gli aspetti relativi all’apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzioni.

La salute riproduttiva implica quindi che le persone possano avere una vita sessualmente sicura e soddisfacente, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere se, quando e quanto spesso farlo. Questo implica il diritto di uomini e donne di essere informati e avere accesso a metodi di pianificazione familiare di loro scelta, sicuri, efficaci, economicamente accessibili ed accettabili, come pure ad altri metodi di regolazione della fecondità di loro scelta che non siano contrari alla legge, ed il diritto all’accesso ad appropriati servizi sanitari che permettano alle donne gravidanze e parti sicuri e offrano alla coppia le migliori opportunità di avere un bambino sano.

La salute riproduttiva può quindi essere definita come l’insieme dei metodi, delle tecniche e dei servizi che contribuiscono alla salute e al benessere in materia di procreazione prevenendo o risolvendo problemi riguardanti quest’ambito.

Include anche la salute sessuale, il cui scopo è il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti interpersonali, e non soltanto l’erogazione di consulenze e cure in relazione alla procreazione e alle malattie sessualmente trasmissibili.

Definizione ufficiale della salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 1976

(questa definizione è ripresa nel primo paragrafo dell’art. 7.2 del Programma d’azione ICPD).

«La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o d’infermità».

Definizione ufficiale della salute della Conferenza internazionale sulla promozione della salute dell’OMS a Ottawa, 1986

«La salute viene creata e vissuta da tutti nella sfera della quotidianità: l’apprendimento, il lavoro, il gioco, l’amore».

Dichiarazione politica in «Vision 2000», pubblicata dall’IPPF, 1997

«L’IPPF e le associazioni affiliate incoraggiano e difendono il diritto delle donne e degli uomini, compresi i giovani, di decidere liberamente quando e in quali intervalli avere figli, e il loro diritto al massimo livello possibile di salute sessuale e riproduttiva».