Statuti della Fondazione SALUTE SESSUALE SVIZZERA

I.Nome, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Nome e sede

Con la denominazione « SALUTE SESSUALE SVIZZERA» (detta in seguito «Fondazione») è costituita una fondazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Losanna. Ogni modifica della sede in Svizzera necessita del consenso dell’Autorità di vigilanza.

Il Segretariato generale della Fondazione può svolgere i suoi compiti altrove in Svizzera.

La Fondazione è membro svizzero della IPPF (International Planned Parenthood Federation).

Art. 2 Principi

La Fondazione s’impegna per:

  • gli scopi definiti dal Programma d’azione della Conferenza delle Nazioni Unite al Cairo del 1994 (ICPD) e i principi in materia di salute sessuale e riproduttiva ivi definiti;
  • la Carta dell’IPPF, novembre 1995;
  • il diritto fondamentale a una salute sessuale e riproduttiva indipendentemente dall’evoluzione demografica.

Il termine «salute sessuale e riproduttiva» è definito nell’articolo 7.2 del Programma d’azione dell’ICPD e si basa sulla definizione di salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 1976. Un’ulteriore definizione della salute si trova nella Carta della Conferenza dell’OMS sulla promozione della salute del 1986 a Ottawa.

* I testi di riferimento sono allegati ai presenti Statuti e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 Scopo

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la salute sessuale e riproduttiva in Svizzera, in particolare la pianificazione familiare e l’educazione sessuale;

b) sostenere e promuovere il diritto fondamentale alla salute sessuale e riproduttiva presso l’opinione pubblica, le istituzioni private e pubbliche nonché le autorità politiche a differenti livelli;

c) assicurare a tutte le persone, giovani, donne, uomini e coppie di tutte le età e alle famiglie il libero accesso a un’informazione neutrale e a servizi indipendenti e di elevata qualità nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva;

d) sostenere la creazione, la gestione e lo sviluppo delle strutture necessarie;

e) mettere in relazione le professioniste e i professionisti del settore in Svizzera;

f) sostenere una formazione e un perfezionamento di qualità;

g) intrattenere buone relazioni e collaborare con le istituzioni sociali, mediche, pedagogiche e politiche e promuovere in tal modo l’interdisciplinarietà;

h) collaborare con le organizzazioni e le istituzioni internazionali del settore e rafforzare lo scambio di informazioni.

La Fondazione ha carattere d’utilità pubblica e non persegue scopo di lucro.

Art. 4 Patrimonio della Fondazione e mezzi d’esercizio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale dell’Associazione SALUTE SESSUALE SVIZZERA (Associazione svizzera per la salute sessuale e riproduttiva), detta in seguito « Associazione », al 31 ottobre 2000, vale a dire diciottomilanovecentoventisei franchi e trentasei centesimi (CHF 18926.36).

In seguito al trasferimento degli attivi e passivi dell’Associazione alla Fondazione, quest’ultima devolve questo capitale iniziale irrevocabilmente agli scopi della Fondazione.

Il capitale della Fondazione può in ogni momento essere incrementato mediante altre donazioni della fondatrice o di terzi, tramite contributi dell’Associazione nonché i redditi del patrimonio della Fondazione.

Il capitale della Fondazione serve alla realizzazione degli scopi della Fondazione, come pure i redditi e altre donazioni della fondatrice o di terzi.

II.Organizzazione della Fondazione

Art. 5 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

A. il Consiglio di Fondazione

B. il Segretariato generale

C. il Consiglio d’esperti

D. l’Organo di revisione

Inoltre, il Consiglio di fondazione può istituire una commissione del Consiglio di fondazione a cui delegare compiti di sua competenza.

Per i dettagli fa stato l’articolo 10.

Art. 6 Il Consiglio di fondazione e la sua composizione

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della Fondazione. Esso è composto da 8 a 16 membri.

Nel Consiglio di fondazione sono rappresentate le diverse professioni della salute sessuale e riproduttiva.

In seno al Consiglio di fondazione devono essere rappresentati anche l’insegnamento superiore, la ricerca, le istituzioni politiche e la cooperazione allo sviluppo.

Le diverse regioni linguistiche devono essere rappresentate adeguatamente nel Consiglio di fondazione.

I generi sono rappresentati in seno al Consiglio di fondazione secondo il principio della rappresentatività (gender balanced).

I dettagli concernenti la composizione del Consiglio di fondazione sono disciplinati in un regolamento.

I membri del primo Consiglio di fondazione sono:

  • Magdalena ROBERT, Presidente
  • * Geneviève SCHWÉRY, Vicepresidente
  • * Urs EGGIMANN
  • Jean MARTIN
  • * Eva PALASTHY
  • * MAURY PASQUIER
  • * Christine SPYCHER
  • * Eveline WYSS
  • * Doris ZBINDEN
  • Elisabeth ZEMP STUTZ

I membri contrassegnati con * sono nominati dall’Associazione.

Art. 7 Designazione e costituzione del Consiglio di fondazione

I membri dell’Associazione eleggono e rieleggono al massimo la metà dei membri del Consiglio di fondazione. La/​il Presidente dell’Associazione è d’ufficio membro del Consiglio di fondazione e Vicepresidente della Fondazione. La/​il Presidente dell’Associazione è una/​uno dei membri del Consiglio di fondazione eletti dall’Assemblea generale dell’Associazione.

Il Consiglio di fondazione si completa e rinnova per cooptazione.

Il Consiglio di fondazione elegge nel suo seno una/​un Presidente e una/​un tesoriere.

I membri del Consiglio di fondazione non possono trarre alcun beneficio personale, finanziario o commerciale dalla loro partecipazione al Consiglio. Parimenti non può essere concesso alcun prestito prelevato dai fondi dell’organizzazione a un membro del Consiglio.

Art. 8 Durata del mandato del Consiglio di fondazione

La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di tre anni ed è rinnovabile due volte. La durata della carica di Presidente, Vicepresidente e tesoriere è limitata a due mandati consecutivi di tre anni.

I membri dimissionari nel corso del mandato sono sostituiti al termine del loro mandato. La sostituzione di un membro del Consiglio di fondazione durante il mandato è effettuata nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 6 e 7.

Il Segretariato generale della Fondazione tiene e aggiorna il registro dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 9 Sedute e decisioni del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si riunisce in base alle necessità, ma almeno una volta l’anno. Le convocazioni vanno inviate ai membri almeno due settimane in anticipo.

Il Consiglio di fondazione può validamente deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto a un solo voto. Il voto avviene per alzata di mano e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei suffragi espressi. Le decisioni possono essere prese anche per circolazione degli atti se nessun membro richiede il dibattimento orale. In caso di parità di voti, decide la/​il Presidente. Il Consiglio di fondazione tiene un verbale delle deliberazioni e delle decisioni.

Art. 10 Competenze del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo. Si occupa di tutti gli affari che non sono di competenza di un altro organo in virtù degli Statuti della Fondazione o del regolamento della Fondazione. In particolare, rientrano tra le sue competenze i compiti seguenti:

  • rappresentare la Fondazione verso l’esterno;
  • eleggere i membri del Consiglio di fondazione come definito all’articolo 7;
  • eleggere la direttrice/​il direttore e la direttrice aggiunta/​il direttore aggiunto;
  • approvare il programma, il preventivo, i conti e il rapporto di attività annuale;
  • informare regolarmente il Comitato dell’Associazione in merito alle attività della Fondazione;
  • proporre all’Autorità di vigilanza competente istanza di modifica degli Statuti della Fondazione;
  • proporre all’Autorità di vigilanza competente istanza di scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di trasferire talune sue competenze particolari a uno o più dei suoi membri, a membri dell’Associazione o a terzi.

I membri del Consiglio di fondazione non ricevono alcuna retribuzione per il lavoro svolto. Le spese specifiche di viaggio e di vitto, possono essere rifuse.

I dettagli relativi all’organizzazione, ai compiti, alle competenze e ai doveri del Consiglio di fondazione sono disciplinati in un regolamento.

Art. 11 La commissione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione può istituire nel suo seno una commissione formata da tre membri al minimo. La commissione è designata dal Consiglio di fondazione. D’ufficio ne fa parte la/​il Presidente del Consiglio di fondazione in qualità di Presidente. Vanno considerati proporzionalmente i membri eletti dall’Associazione.

L’organizzazione, i compiti, le competenze e i doveri sono disciplinati in un regolamento ad hoc.

Art. 12 Il Segretariato generale

Il Segretariato generale è diretto da una Direttrice/​un Direttore assistita/​o da un segretariato.

Il Segretariato generale disbriga gli affari correnti. L’organizzazione, i compiti, le competenze e i doveri del Segretariato generale sono disciplinati in un regolamento ad hoc.

Art. 13 Il Consiglio d’Esperti

I membri dell’Associazione costituiscono il Consiglio d’Esperti.

Il Consiglio di fondazione convoca il Consiglio d’Esperti almeno una volta l’anno. Inoltre, la convocazione di un’assemblea del Consiglio d’Esperti può essere chiesta da un quinto dei membri dell’Associazione.

La/​il Presidente del Consiglio di fondazione dirige l’assemblea. Il Consiglio di fondazione informa sul programma, il preventivo, i conti e il rapporto d’attività annuale della Fondazione.

I membri del Consiglio d’Esperti hanno, nell’ambito dell’assemblea, le competenze seguenti:

a) prendere atto e discutere del programma, del preventivo, dei conti e del rapporto d’attività annuale;

b) sottoporre al Consiglio di fondazione proposte concernenti l’assunzione di nuovi compiti e la realizzazione di progetti concreti che rientrano tra gli scopi della Fondazione.

Art. 14 L’organo di revisione

Il Consiglio di fondazione designa due revisori indipendenti o uno studio fiduciario per verificare annualmente i conti della Fondazione e sottoporre al Consiglio di fondazione un rapporto dettagliato sui risultati dell’ultimo esercizio della Fondazione con proposta di approvazione dei conti.

I revisori o lo studio fiduciario sono tenuti a informare il Consiglio di fondazione su irregolarità riscontrate nello svolgimento del proprio mandato.

I revisori o lo studio fiduciario sono nominati per due anni e sono rieleggibili.

Art. 15 Revisione dei conti

L’esercizio annuale della Fondazione è stabilito dal Consiglio di fondazione ed è comunicato all’Autorità di vigilanza competente.

Dopo la chiusura dell’esercizio annuale, il Consiglio di fondazione allestisce i conti annuali e li sottopone all’organo di revisione. Il rapporto d’attività annuale, i conti annuali e il rapporto dell’organo di revisione sono presentati all’Autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

III.Diritto di firma

Art. 16 Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due dalla/​dal Presidente del Consiglio di fondazione e dalla/​dal Vicepresidente del Consiglio di Fondazione congiuntamente con la Direttrice/​il Direttore o un altro membro del Consiglio di fondazione.

IV. Modifica degli Statuti della Fondazione e scioglimento della stessa

Art. 17 Modifica degli Statuti della Fondazione

Il Consiglio di fondazione può presentare in particolari circostanze complementi necessari o modifiche degli Statuti della Fondazione presso le autorità competenti.

Art. 18 Scioglimento della Fondazione

Se lo scopo della Fondazione dovesse divenire irrealizzabile, il Consiglio di fondazione propone all’Autorità di vigilanza una modifica degli scopi ai sensi dell’articolo 86 del Codice civile o la soppressione della Fondazione ai sensi dell’ articolo 88 del Codice civile.

Il patrimonio rimanente è devoluto a un’altra istituzione di pubblica utilità esente da imposte avente scopo analogo o simile e la cui sede si trova in Svizzera. È esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione alla fondatrice o a terzi. Il Consiglio di fondazione rimane in carica finché la Fondazione è sciolta.

V.Regolamenti della Fondazione

Art. 19 Regolamenti

Qualunque disposizione degli Statuti della Fondazione può essere precisata in regolamenti della Fondazione sottoposti all’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza e la cui emanazione spetta al Consiglio di fondazione. È di competenza del Consiglio di fondazione anche qualsiasi modifica dei regolamenti previa approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.

VI.Autorità di vigilanza

Art. 20 Autorità di vigilanza

La Fondazione è soggetta alla vigilanza della Confederazione.

VII.Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni finali

I presenti Statuti sono tradotti in italiano dal francese; in caso di problemi d’interpretazione fa stato la versione originale.

L’originale è redatto in 4 copie per la fondatrice, la Fondazione, l’Autorità di vigilanza e il Registro di commercio.

Losanna, 7 dicembre 2000

Versione riveduta dopo la decisione di cambiare il nome di PLANeS in SALUTE SESSUALE SVIZZERA e approvata da Consiglio di fondazione il 3 maggio 2011

Elisabeth Zemp-Stutz Jacques Olivier Martin

Presidente Membro del Consiglio

In caso di problemi di interpretazione fa stato la versione francese.

Allegato agli Statuti della Fondazione

Testi di riferimento citati nell’articolo 3 degli Statuti della Fondazione

Conferenza internazionale delle Nazioni Unite del Cairo del 1994 (ICPD) – Estratto dal Programma d’azione e definizione del termine «salute sessuale e riproduttiva» (Art. 7.2)

La salute riproduttiva è una condizione di benessere fisico, mentale e sociale completo e non soltanto l’assenza di malattia o d’infermità della persona umana, che riguarda tutti gli aspetti relativi all’apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzioni.

La salute riproduttiva implica quindi che le persone possano avere una vita sessualmente sicura e soddisfacente, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere se, quando e quanto spesso farlo. Questo implica il diritto di uomini e donne di essere informati e avere accesso a metodi di pianificazione familiare di loro scelta, sicuri, efficaci, economicamente accessibili ed accettabili, come pure ad altri metodi di regolazione della fecondità di loro scelta che non siano contrari alla legge, e il diritto all’accesso ad appropriati servizi sanitari che permettano alle donne gravidanze e parti sicuri e offrano alla coppia le migliori opportunità di avere un bambino sano.

La salute riproduttiva può quindi essere definita come l’insieme dei metodi, delle tecniche e dei servizi che contribuiscono alla salute e al benessere in materia di procreazione prevenendo o risolvendo problemi riguardanti quest’ambito.

Include anche la salute sessuale, il cui scopo è il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti interpersonali, e non soltanto l’erogazione di consulenze e cure in relazione alla procreazione e alle malattie sessualmente trasmissibili.

Definizione ufficiale della salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 1976

(questa definizione è ripresa nel primo paragrafo dell’art. 7.2 del Programma d’azione ICPD).

«La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la sola assenza di malattia o d’infermità».

Definizione ufficiale della salute della Conferenza internazionale sulla promozione della salute dell’OMS a Ottawa, 1986

«La salute viene creata e vissuta da tutti nella sfera della quotidianità: l’apprendimento, il lavoro, il gioco, l’amore».

Dichiarazione politica in «Vision 2000», pubblicata dall’IPPF, 1997

«L’IPPF e le associazioni affiliate incoraggiano e difendono il diritto delle donne e degli uomini, compresi i giovani, di decidere liberamente quando e in quali intervalli avere figli, e il loro diritto al massimo livello possibile di salute sessuale e riproduttiva».

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