Il diritto alla partecipazione
Articolo 2 della Dichiarazione dei diritti sessuali dell’IPPF: il diritto alla partecipazione senza discriminazioni di sesso, di sessualità o di genere
Ogni individuo ha diritto a condizioni quadro che gli consentano di contribuire e di partecipare attivamente, liberamente e utilmente agli aspetti civili, economici, sociali, culturali e politici della vita umana, a livello locale, nazionale e internazionale – partecipazione e cooperazione attraverso le quali possano essere realizzati i diritti umani e le libertà fondamentali.
- Ogni individuo ha il diritto di partecipare all’elaborazione e all’attuazione delle politiche che determinano il suo benessere, compresa la sua salute sessuale e riproduttiva, senza ostacoli formali o informali quali lo statuto matrimoniale, le condizioni relative all’HIV e altre norme, stereotipi e pregiudizi sessuali discriminatori che escludono o limitano la partecipazione degli individui sulla base di idee di “decenza” sessuale o legate al genere.
- I giovani, che spesso sono esclusi, devono avere il diritto di essere partecipi e attori del cambiamento all’interno della propria società. Devono disporre di mezzi sostanziali per contribuire allo sviluppo di politiche e programmi finalizzati a proteggere, promuovere e attuare la salute e i diritti in materia di sessualità e riproduzione.
- Ogni persona deve poter partecipare alla vita pubblica e politica, anche ricoprendo cariche ufficiali e svolgendo funzioni pubbliche, senza discriminazioni di sorta.
- Ogni individuo ha il diritto alla mobilità e il diritto di poter uscire e rientrare nel proprio Paese. Ogni persona ha il diritto all’uguaglianza nell’accesso ai documenti occorrenti per la mobilità e il viaggio, senza discriminazioni di alcun tipo.